(massima n. 1)
Sebbene per effetto delle disposizioni di cui al 3° e 4° comma art. 82 delle norme di attuazione del nuovo c. p. p., sino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari concernenti il loro deposito e la loro custodia, le cose sequestrate che pur andrebbero depositate nella segreteria del p. m. a norma dell'art. 259 di detto codice, sono invece depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale, tuttavia tale disciplina non esclude che trattasi di cose che restano nella disponibilitą del p. m.; ne consegue che tenuto a provvedere, tramite la stessa cancelleria o la polizia giudiziaria all'uopo incaricata, all'eventuale distruzione delle dette cose confiscate č il p. m. (nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha rilevato che il 4° comma dell'art. 82 delle norme di attuazione impone alla cancelleria soltanto gli adempimenti previsti dal successivo art. 83 concernenti la vendita o distruzione delle cose deperibili, mentre d'altro canto, non contenendo alcun richiamo all'art. 86, porta a ritenere che competa appunto al p. m. direttamente la distruzione delle cose sequestrate e confiscate che vengono a trovarsi e restano nella sua disponibilitą, anche se in attesa delle disposizioni regolamentari sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale anziché nella segreteria del p. m.).