(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilitą di dichiarazioni autoindizianti rese da persona che successivamente acquisti la veste formale di indagato o imputato, ovvero da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltą di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p., deve aversi riguardo non alla posizione formalmente rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensģ a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai gią acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale "de libertate").