(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilitą di dichiarazioni rese da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltą di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., si deve avere riguardo non alla posizione formale rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensģ a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai gią acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto. (Rigetta, Trib.Mil. Reggio Calabria, 25 giugno 2007).