(massima n. 1)
La sanzione delineata all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualitą di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilitą penale per un determinato fatto; con la conseguenza che non č applicabile il disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilitą penale, ma solo profili di responsabilitą amministrativa ex art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.