Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19214 del 23 aprile 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilitą, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, se l'impugnazione sia funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 11/04/2019).

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, il giudice dell'impugnazione che rilevi l'incompetenza di quello che ha applicato la misura ha l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Palermo, 11/04/2019)

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