(massima n. 1)
La valutazione della gravitą delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilitą col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilitą di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (Fattispecie relativa a demenza senile in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, in relazione alla quale la Corte ha affermato che tale patologia, contrariamente alla sua ritenuta compatibilitą con le strutture carcerarie enunciata dal giudice di merito, necessitava di una particolare valutazione, sia per verificare il grado di consapevolezza della restrizione fisica da parte del detenuto, sia per la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 21 agosto 2007).