(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'obbligo per l'autoritą giudiziaria di procedervi personalmente e di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia persona indagata, quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato suo difensore di fiducia e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullitą degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate. (Rigetta, Trib. La Spezia, 22 Ottobre 2008).