(massima n. 1)
L'obbligo per l'autoritą giudiziaria, che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia sottoposto all'indagine, se lo studio professionale interessato sia cointestato ad altro avvocato non sottoposto in quel momento all'indagine e che abbia assunto l'ufficio difensivo seppure al di fuori di quel procedimento, con la conseguente nullitą, ove l'avviso non sia dato, degli atti compiuti. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Cremona, 6 Aprile 2007).