(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'interessato e presentato da soggetto diverso da quest'ultimo e all'uopo incaricato, in quanto la sottoscrizione dell'impugnazione è imprescindibile e deve essere effettuata scrivendo di propria mano, in calce all'atto, il nome e il cognome di colui che deve firmare, a norma degli articoli 582 e 110, comma terzo, cod.proc.pen., il quale impone, in alternativa, la presentazione personale; né, a tal fine, è sufficiente la delega ad altro soggetto per la presentazione del ricorso, considerato che la libertà di forme ammessa in ordine al conferimento della delega non fa venir meno il requisito dell'indispensabilità della sottoscrizione del ricorso, necessaria non solo per la certezza della riconducibilità dello stesso all'autore apparente ma anche e soprattutto per il perfezionamento dell'atto del quale l'estensore assume la paternità conferendogli effetti giuridici. (Dichiara inammissibile, Trib. Trieste, 19 Ottobre 2005 ).