(massima n. 1)
Le formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali possono costituirsi parte civile, quando ne sussistano i presupposti, o intervenire nel processo ai sensi dell'art. 91 cod. proc. pen. previo consenso della persona offesa, atteso che ai sensi dell'art. 212 norme di att. cod. proc. pen. le forme atipiche di intervento nel processo sono possibili nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 91 e segg. cod. proc. pen., tra cui il consenso della persona offesa previsto dall'art. 92 cod. proc. pen.. (Rigetta, Gip Trib. Foggia, 22 settembre 2004).