(massima n. 1)
In tema di impugnazione del lodo per nullitą, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non č ragione di inammissibilitą del gravame per difetto di specificitą dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor pił, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimitą nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, pił profili di doglianza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014).