(massima n. 1)
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullitā del lodo arbitrale vige la regola della specificitā della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessitā di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/09/2014).