(massima n. 1)
In tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri č estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla corte d'appello č precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi" degli arbitri, mentre le eventuali difformitā dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullitā del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione č tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilitā di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2016).