(massima n. 1)
Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale č inserita, ma ha propria individualitā ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invaliditā del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invaliditā dell'atto derivante dal fatto che l'amministrazione non potesse legittimamente stipulare il contratto e, perciō, inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invaliditā anche di questa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016).