(massima n. 1)
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale essendo mancata qualunque indagine tesa a stabilire quale fosse, in concreto, la effettiva e comune intenzione delle parti rispetto alla realizzazione dell'opera nel suo complesso e la relatio tra le prestazioni di cui alla convenzione ed all'atto aggiuntivo). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019).