(massima n. 1)
I limiti alla pignorabilitą dei beni di cui all'art. 545 cod. proc. civ. non operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., spettando tuttavia al giudice, in conformitą al principio di solidarietą sociale di cui all'art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalitą, valutare se, nel caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all'indagato il c.d. minimo vitale. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GORIZIA, 02/07/2020).