(massima n. 1)
Per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non č necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione. (Cassa con rinvio, Trib. Torino, 01/10/2009).