(massima n. 1)
Il conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il quale, a seguito della violazione del diritto di prelazione di cui č titolare abbia esercitato il riscatto, č tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente (il quale č subentrato nella medesima posizione del locatore alienante, in conformitā al principio generale enunciato dall'art. 1602 c.c.) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole soltanto consegue l'acquisto della proprietā dell'immobile locato.