(massima n. 1)
Le sentenze che accertano il diritto del lavoratore a una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica non sono suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l'attribuzione della qualifica e il conferimento delle relative mansioni avvenire senza la cooperazione del debitore; ne consegue che, pur essendo ammissibile un'azione di condanna del datore di lavoro alla prestazione di un "facere" infungibile, attesa l'idoneitą della relativa decisione a produrre i suoi normali effetti mediante l'eventuale esecuzione volontaria dell'obbligato e a costituire inoltre il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto, resta esclusa in capo al lavoratore la titolaritą dell'azione esecutiva. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/01/2012).