(massima n. 1)
I1 diritto al risarcimento dei danni, in virtł del disposto dell'art. 1601 c.c., deriva al conduttore dal solo fatto ch'egli venga licenziato dal terzo acquirente per essere la locazione priva di data certa anteriore al trasferimento. Tale diritto non riceve pregiudizio alcuno dal fatto che il conduttore non si opponga all'intimazione di licenza intimatagli dall'acquirente o rilasci volontariamente l'immobile a questo, non avendo valide ragioni per contrastarne la richiesta.