(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato impugnato il rigetto di un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto, per indebita parcellizzazione del credito, un'istanza di assegnazione preceduta da una pluralità di precetti, in quanto dal contenuto argomentativo dell'atto non era possibile trarre la puntuale indicazione delle date di notificazione dei diversi precetti, non potendosi richiedere al giudice di ricostruirle attraverso l'esame del contenuto dei documenti interpolati nel ricorso medesimo). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2014).