(massima n. 1)
L'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - č applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operativitā al solo giudizio di primo grado, anche in appello. (Fattispecie relativa a controversia giā pendente in appello alla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n. 183 del 2011). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018).