(massima n. 1)
Nel regime previsto dall'art. 339 cod. proc. civ., anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 40 del 2006, qualora una sentenza del giudice di pace sia stata contemporaneamente impugnata con l'appello e con il ricorso per cassazione, la pronuncia di inammissibilitą di quest'ultimo, per essere la sentenza appellabile, determina la formazione di un giudicato interno che deve essere rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione laddove essa sia stata investita di un nuovo ricorso all'esito del giudizio di appello, nel quale la corte di merito abbia a sua volta ritenuto l'inammissibilitą del gravame a favore del ricorso per cassazione. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 19/07/2005).