(massima n. 1)
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della societą, privandola della capacitą processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla societą estinta, a pena di inammissibilitą, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. (Cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 24/11/2011).