(massima n. 2)
La rappresentanza processuale attiva e passiva dell'Enel, che l'art. 14 dello statuto dell'ente, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, conferisce al direttore di compartimento nell'ambito della circoscrizione territoriale e in relazione agli affari di sua competenza, deve ritenersi automaticamente estesa al vice direttore di compartimento per il caso di assenza o impedimento del primo, integrando ciò una conseguenza naturale dell'attribuzione a detto vice direttore della qualità di vicario per l'espletamento, sia pure in via secondaria e con il ruolo di supplenza, delle stesse funzioni del titolare dell'ufficio. Ne consegue la validità ed efficacia della procura ad litem predisposta dal direttore compartimentale e poi, per impedimento di quest'ultimo, sottoscritta dal vice direttore, a nulla rilevando la diversità delle persone fisiche intervenute nell'attività negoziale, essendo esse parimenti organo rappresentativo dell'ente in base al cosiddetto rapporto organico.