(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'appello irroga, ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non č ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietā e della definitivitā e, pertanto, non idoneo ad acquistare autoritā di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/06/2017).