(massima n. 1)
Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilitą di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilitą di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilitą di detta domanda e l'omissione di tale rilievo č censurabile in cassazione come "error in procedendo". (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013).