(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, il periodo occorso per la chiamata in causa di un terzo in garanzia non può essere automaticamente escluso dal relativo calcolo, ma potrà essere considerato quale circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e, quindi, consentire una deroga generale ai parametri di durata indicati dalla CEDU, giustificandone l'incremento, in quanto non addebitabile interamente alla parte che ne ha fatto richiesta. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 21/02/2013).