(massima n. 1)
Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non č tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticitā della scrittura qualora possa desumere la veridicitā del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove giā articolate e una consulenza grafologica d'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018).