(massima n. 1)
La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2019).