(massima n. 1)
La regola secondo, cui nel contratto estimatorio l'obbligo dell'accipiens di pagare il prezzo dei beni mobili ricevuti deve essere adempiuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza, in quanto avente ad oggetto una somma di danaro predeterminata nell'ammontare, opera sempreché dagli usi non risulti un luogo di adempimento diverso, a norma dell'art. 1182, primo comma c.c. (Nella specie il contratto aveva ad oggetto una fornitura di medicinali, ed il farmacista convenuto per il pagamento del prezzo aveva esibito in giudizio un attestato dell'ordine dei farmacisti dal quale risultava che, secondo gli usi, il pagamento dei medicinali doveva avvenire presso la farmacia).