(massima n. 1)
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).