(massima n. 1)
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria č limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialitā-dipendenza o di incompatibilitā-esclusione determinante l'inscindibilitā dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa cosė definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2015).