(massima n. 1)
Il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietą di un'area edificabile, in cambio di un appartamento sito nel fabbricato che sarą realizzato sulla stessa area a cura e con mezzi del cessionario, integra gli estremi del contratto di permuta tra un bene esistente ed un bene futuro, qualora il sinallagma negoziale consista nel trasferimento della proprietą attuale in cambio della cosa futura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva ravvisato nelle pattuizioni intercorse tra le parti due distinti contratti, una compravendita ed una promessa di vendita, escludendo la possibilitą di qualificare la fattispecie come permuta, avendo le parti convenuto l'immediato trasferimento della proprietą dell'area contro la mera promessa di vendita di un appartamento nel fabbricato da costruire).