(massima n. 1)
Per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza occorre avere riguardo non giā alla forma esteriore e alla denominazione data al provvedimento dal giudice che l'ha pronunciato bensė al contenuto sostanziale del medesimo, e cioč all'effetto giuridico che esso č destinato a produrre, trattandosi di sentenza solamente quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali. (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha qualificato come ordinanza il provvedimento formalmente denominato come "sentenza non definitiva" col quale il giudice del merito si č nel caso limitato ad enunciare principi generali senza decidere in concreto nessuna delle questioni sottopostegli, con dispositivo formulato espressamente nei termini: "accerta che il presupposto oggettivo della contiguitā dei fondi va inteso non soltanto come adiacenza di confini, ma anche come potenziale unificazione funzionale dei fondi", senza alcun riferimento alla specifica condizione dei due fondi in contestazione. La S.C. ha al riguardo posto in rilievo che "la volontā del Tribunale di non decidere una qualsiasi questione preliminare di merito oggetto di controversia ... ma soltanto di "fissare i principi di diritto ai quali il Collegio ritiene di attenersi per la ulteriore fase di giudizio all'esito dell'integrazione del contraddittorio" č apertamente enunciata ... nella motivazione del provvedimento, a conferma della sua natura "latu sensu" ordinatoria; ulteriormente ribadita dalla necessitā ... di disporre, "in via pregiudiziale", l'integrazione del contraddittorio ... In questo contesto, anche l'affermata "effettiva anche se non fisica adiacenza" dei due fondi, nonostante la presenza della strada di proprietā dell'Ente di riforma aperta al pubblico transito, deve intendersi non come anticipazione di un giudizio, avente efficacia immediata sulle posizioni giuridiche contrapposte, ma come semplice predisposizione di un criterio orientativo da tener presente nel prosieguo del giudizio, in sede di decisione della causa, soltanto "all'esito dell'integrazione del contraddittorio").