(massima n. 1)
Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalitā della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non č sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimitā) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014).