(massima n. 1)
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una societą venga rilasciata da un soggetto nella qualitą di procuratore speciale in virtł dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilitą del controllo, da parte del giudice di legittimitą, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilitą del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della societą ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019).