(massima n. 1)
La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualitą di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, č valida, incombendo su chi nega tale qualitą l'onere di fornire la prova contraria. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/09/2017).