(massima n. 1)
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilitą di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalitą e capacitą educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/10/2017).