(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioč, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metą" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. (Regola competenza).