(massima n. 1)
In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non gią permanente - della prescrizione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2017).