(massima n. 1)
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria č sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nč occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui č proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/09/2018).