(massima n. 1)
L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validitą "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilitą della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/09/2018).