(massima n. 1)
Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2016).