(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anterioritą del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilitą, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/07/2015).