(massima n. 1)
Il venditore con patto di riservato dominio stipulato all'estero senza data certa, non può far valere la sua qualità di proprietario nei confronti dei terzi, poiché l'opponibilità a costoro di detto patto — ancorché valido secondo l'ordinamento straniero — in quanto attiene al regime del diritto di proprietà su cose mobili esistenti in Italia nel momento in cui il diritto è fatto valere in giudizio, è regolato dalla legge italiana, e perché, in ogni caso, la disciplina della riserva di proprietà, costituendo eccezione al principio della libera circolazione di beni, è di ordine pubblico e quindi soggetta alla legge italiana.