(massima n. 1)
La riserva di proprietà a favore del venditore può essere opposta ai creditori del compratore e, nel caso che il compratore fallisca, al fallimento di questo, non solo quando trattisi di vendita a rate, ma in ogni caso di differimento del pagamento del prezzo. Né diversamente può argomentarsi dall'art. 73 della legge fallimentare, in cui la riserva di proprietà viene menzionata solamente con riguardo alla vendita a rate, giacché anzi, nella rubrica e nel primo comma dello stesso articolo vengono congiuntamente disciplinate la vendita a rate e quella a termine.