(massima n. 1)
Nell'ipotesi di contratti di compravendita con riserva di proprietā (nella specie stipulati o riprodotti con moduli a stampa) e di successivo fallimento del compratore, la registrazione della scrittura di vendita in data posteriore a quella della conclusione del contratto (ma antecedente alla dichiarazione del fallimento), non vale, di per sé, a far presumere la non contemporaneitā dei patti contenuti nella detta scrittura e la conseguente gratuitā (per mancanza di corrispettivo) del patto di riservato dominio. Pertanto, nell'ipotesi anzidetta, incombe sul fallimento l'onere di provare che il patto di riservato dominio č stato stipulato in epoca posteriore a quella della stipula del contratto di compravendita, al fine di dimostrare la inopponibilitā, nei suoi confronti, di tale patto a norma dell'art. 64 legge fallimentare.