(massima n. 1)
Qualora, con unico atto, siano state vendute, con riserva di proprietą, alcune macchine ed altri beni mobili di diversa natura (nella specie, armadi-frigorifero di un «bar», assieme a tutte le altre attrezzature dell'esercizio), i requisiti previsti dall'art. 1524 secondo comma c.c., per l'opponibilitą al terzo acquirente della riserva di proprietą sui macchinari (trascrizione nell'apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale, ed ubicazione dei beni, alla data dell'acquisto del terzo, nel luogo dove la trascrizione č stata eseguita), non possono ritenersi necessari anche con riguardo alle altre cose mobili, rimanendo irrilevante che i contraenti le abbiano considerate come un tutto unitario con i macchinari.