(massima n. 1)
L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, č sufficiente la dimostrazione che il diritto č venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando č stato azionato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2017).